La Regione Piemonte ha confermato la validità delle esenzioni E01 - E03 - E04 e E05 sino al 31 marzo 2018, senza alcun obbligo per l'assistito che quindi non dovrà recarsi all'ASL territorialmente competente. Si precisa che è responsabilità del singolo utente accertarsi se sussistano le condizioni per ottenere il rilascio o il rinnovo dell’esenzione medesima.
Si ricorda che il soggetto, avente diritto all'esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle visite/prestazioni specialistiche ambulatoriali e gli esami diagnostici, è:
-
Cod. E01: persona con meno di 6 anni o più di 65 anni e con reddito familiare inferiore a € 36.151,98 - Il minore al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione;
-
Cod. E03: titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale;
-
Cod. E04: titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
La validità del Codice E05, relativo all'esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per i residenti in Piemonte - compresi tra i 6 e i 65 anni di età -, con reddito familiare inferiore a € 36.151,98, è prorogata al 31 marzo 2018
Chi è titolare di esenzione Cod. E02 - disoccupati e lavoratori in mobilità - con reddito familiare inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, dovrà recarsi nella propria ASL per l'eventuale rinnovo del certificato.
Per evitare inutili code e lunghe attese agli sportelli, si ricorda che i certificati di esenzione possono essere rinnovati nel corso dell'anno; non è quindi necessario rivolgersi agli sportelli nell'immediato se non si è nelle condizioni di dover usufruire delle esenzioni per prestazioni.
Il concetto di nucleo familiare è stabilito con Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle Finanze del 22 gennaio 1993 [art. 1] che recita: “… ai fini dell’individuazione del reddito familiare… concorrono i redditi complessivi, riferiti all’anno precedente, posseduti dai singoli componenti il nucleo familiare (coniugi legalmente sposati + familiari a carico)”.
Tutte le autocertificazioni rese per l'ottenimento dell'esenzione per reddito, sono trasmesse dall'ASL all'Agenzia delle Entrate ed al Ministero dell'Economia e Finanze per gli accertamenti sulle dichiarazioni non veritiere come previsto dalla legge.
La legge prevede sanzioni amministrative e penali derivanti da dichiarazioni false relativamente alla propria posizione reddituale e/o a quella dei componenti il nucleo familiare.